Esenzioni ticket

Secondo la normativa vigente alcune categorie possono essere esentate dal pagamento del ticket per le visite specialistiche, per gli esami di laboratorio e diagnostica strumentale e per prestazioni di fisioterapia.
L'esenzione dal pagamento del ticket è un beneficio che la normativa nazionale o regionale riconosce a particolari categorie di soggetti in ragione del loro stato, della patologia o del reddito. In alcuni casi l'esenzione è legata a percorsi di prevenzione, rientrano in questa tipologia gli screening finalizzati alla diagnosi precoce di tumori al seno, alla cervice uterina e del colon retto; in queste situazioni la persona usufruisce delle prestazioni gratuitamente.

Esenzione per patologia
L'esenzione per patologia è il beneficio riconosciuto ai cittadini affetti dalle forme morbose croniche indicate dal Ministero della salute limitatamente alle prestazioni dirette a conoscere e curare quella determinata patologia. Ogni patologia esente è contrassegnata da un codice identificativo di esenzione che va trascritto nel foglio di esenzione rilasciato al paziente.
L'assistito ha diritto ad ottenere la prestazione gratuitamente soltanto se il medico che la prescrive indica nell'impegnativa il codice identificativo di esenzione.
L'esenzione per patologia viene, inoltre, riconosciuta ai cittadini colpiti da malattie rare, indicate sempre dal Ministero della salute, relativamente alle prestazioni appropriate ed efficaci per la diagnosi, il trattamento ed il monitoraggio della malattia rara accertata.
Per ottenere l'esenzione per patologia relativamente alle malattie croniche invalidanti e alle malattie rare è necessario avere una certificazione rilasciata dal medico specialista attestante la specifica malattia, da presentare agli Uffici Esenzioni Ticket dei Poliambulatori di Lanusei, Tortolì ed Jerzu per il rilascio del foglio di esenzione.

Esenzione per età e reddito
La legge stabilisce che alcuni cittadini possano essere esonerati dal pagamento del ticket sulle prestazioni specialistiche o dalla quota fissa per la prescrizione della ricetta dei farmaci per motivi connessi al reddito o all'età.

Utenti ultrasessantacinquenni, purché il reddito complessivo del nucleo familiare (marito, moglie e famigliari fiscalmente a carico) non abbia superato, nell'anno precedente, 36.151,98 euro.
Bambini fino a sei anni, a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare riferito all'anno precedente, sia inferiore a 36.151,98 euro.
Pensionati di età compresa tra i 60 ed i 65 anni titolari di pensione al minimo, purché il reddito complessivo del nucleo familiare non abbia superato nell'anno precedente 8.263,31 euro, aumentato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di 516,46 euro per ogni familiare a carico: tale esenzione si estende a favore dei famigliari a carico.
Disoccupati e familiari a carico per i quali devono sussistere le seguenti condizioni:
- essere riconosciuti disoccupati (non confondere lo stato di disoccupato, cioè colui che ha lavorato ed è in attesa di nuova occupazione, con quello di inoccupato, colui che non ha mai lavorato);
- il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, non deve aver superato 8.263,31 euro, aumentati a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di 516,46 euro per ogni familiare a carico.

I cittadini esonerati dal pagamento del ticket per età o reddito devono firmare una dichiarazione o autocertificazione che ne attesta il diritto all'esenzione e la devono presentare presso uno degli sportelli ticket aziendali o delle strutture accreditate.

Esenzione per invalidità
L'esenzione per malattie croniche e invalidanti, al pari di quella motivata dall'accertamento di una malattia rara, deve essere richiesta dall'interessato all'Ufficio amministrativo Esenzioni Ticket dell'Azienda, presentando il verbale di invalidità rilasciato dalla Commissione Invalidi civili che ne attesta i requisiti.
Gli invalidi civili, di guerra, per servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi per lavoro non devono pagare alcuna tariffa per prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di riabilitazione né la quota fissa per i farmaci.
Gli invalidi di guerra e per servizio, e gli invalidi per lavoro infortunati sul lavoro o affetti da malattia professionale sono esenti per le prestazioni specialistiche, diagnostiche strumentali e di laboratorio, riabilitative e quota fissa sul farmaco in relazione alla patologia invalidante.

Esenzioni legate alla tutela della gravidanza
Sono escluse dal ticket sanitario le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche mirate alla tutela della maternità.
Per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità sono concesse le seguenti prestazioni da fruire presso strutture sanitarie pubbliche e private:
- le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche;
- ecografia ostetrica: ( una entro la 13^ settimana, una tra la 19^ e la 23^ settimana, una tra la 28^ e 32^ settimana);
- Gli esami di laboratorio secondo gli allegati A-B-C del D.M. 10/9/1998.

Sono incluse nelle esenzioni anche:
- i test preconcezionali per difetti genetici;
- tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale;
- prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale, nelle specifiche condizioni di rischi fetale.

Altre esenzioni
Sono incluse le prestazioni specialistiche ambulatoriali o di diagnostica strumentale finalizzate alla diagnosi precoce di malattie quali i tumori dell'apparato genitale femminile, il carcinoma mammario, il carcinoma e gli stati precancerosi del colon retto.
Si ha diritto a:
- una mammografia ogni due anni (è necessario rispettare l'intervallo di tempo indicato per godere del beneficio) a favore delle donne in età compresa fra i 45 e i 69 anni;
- un pap test ogni tre anni a favore delle donne in età compresa fra i 25 e i 65 anni;
- una colonscopia ogni cinque anni a favore della popolazione di età superiore a 45 anni e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati dal Ministero della salute.
Il medico che prescrive una prestazione sopraindicata è tenuto a riportare sull'impegnativa l'indicazione relativa a questo tipo di esenzione.