Oneri informativi per cittadini e imprese
Art. 34, c 1,2 - D.Lgs. n. 33/2013

I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita' definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi*
Aggiornamento sulla base del DLgs. n. 33/2013, della delibera CIVIT 50/2013, del Decreto legge 21/6/2013 n. 69, convertito con modifiche con la legge n. 98 del 9/8/2013 e del D. P. C. M. 8/11/2013 (G.U. del 20-12-2013).

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Scadenzario nuovi obblighi amministrativi per i cittadini e le imprese

*La pubblicazione dello scadenzario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 12 del decreto legislativo n. 33/2013 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8.11.2013, non è di pertinenza dell'Azienda Sanitaria.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8.11.2013, in attuazione dell'art. 29 comma 4 della Legge 9 agosto 2013, numero 98, disciplina le modalità di pubblicazione dello scadenzario nel sito istituzionale delle amministrazioni competenti e le modalità di comunicazione dello stesso scadenzario al Dipartimento della Funzione Pubblica.

A fini informativi si segnala che l'art. 29 comma 1 della Legge 9 agosto 2013, numero 98, stabilisce che "gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 300, fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione Europea".
La stessa legge 98 del 2013 intende per obbligo amministrativo "qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione" (art. 29 comma 2).

Ultimo aggiornamento 30 settembre 2016